Servizi consolari
Approfondimenti
Riferimenti normativi
Link Utili
Ufficio relazioni con il pubblico
Ministero delle infrastrutture e trasporti
Rete uffici italiani all'estero
Rappresentanze straniere in Italia
Modulo di richiesta informazioni
Per guidare all'estero i cittadini italiani sono soggetti a regole differenti a seconda che si rechino, per periodi di breve soggiorno o per stabilirvi la propria residenza, in:
a) Paesi appartenenti all’Unione Europea; b) Paesi extra UE firmatari di accordi di reciprocità con l’Italia in materia di conversione di patenti di guida; c) Paesi extra UE non firmatari di accordi di reciprocità con l’Italia in materia di conversione di patenti di guida.
a) PAESI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
b) PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA FIRMATARI DI ACCORDI DI RECIPROCITÀ CON L’ITALIA IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA.
c) PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA E NON FIRMATARI DI ACCORDI DI RECIPROCITÀ CON L’ITALIA IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA.
In questi Paesi non è possibile né riconoscere né convertire la patente italiana di guida.È pertanto opportuno prendere debito e tempestivo contatto con la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel luogo ove si desidera guidare, o con la Rappresentanza estera in Italia del Paese straniero, per conoscere quali siano i documenti necessari e la normativa vigente in materia.
Conferma di validità della patente di guida (rinnovo per scadenza) in Paesi extra UE
Ai sensi della Circolare 107/97 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, i cittadini italiani residenti o dimoranti per un periodo di almeno 6 mesi in Paesi extra UE possono ottenere presso le competenti Autorità diplomatico-consolari italiane la conferma della validità della loro patente italiana purché di categoria A e B, scaduta da non più di tre anni e non rientrante nei casi previsti all’art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche). I cittadini italiani interessati dovranno effettuare la prevista visita medica per l'accertamento dei requisiti psichici e fisici, dopo di che la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascerà apposita attestazione di rinnovo.Il rinnovo effettuato presso una Rappresentanza diplomatica o consolare non è valido per circolare in Italia. Pertanto, una volta riacquisita la residenza o dimora in Italia, il cittadino italiano dovrà confermare nuovamente la patente di guida presso l'Ufficio Centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per il luogo di residenza.