Unità di Crisi
Il concetto di cittadinanza europea, ormai codificato nell’art. 20 del trattato istitutivo della Comunità Europea, ha esteso l’ambito entro il quale l’Unità di Crisi opera.Ogni cittadino dell’Unione, infatti, gode nel territorio di un Paese terzo - nel quale lo Stato membro di cui egli ha la cittadinanza non è rappresentato - , della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro Stato dell’Unione. L’assistenza da parte dell’Unità di Crisi è pertanto rivolta anche a tutti i cittadini comunitari presenti nei Paesi terzi.La protezione consolare dei rispettivi cittadini resta comunque, ai sensi del trattato istitutivo della Comunità Europea, prerogativa degli Stati membri dell’Unione.L’Italia, il cui impegno, per sensibilità storica e per efficacia organizzativa, è tra i più elevati in termini di capacità di gestione delle crisi all’estero, ha sempre promosso il rafforzamento della cooperazione UE sulla base dei principi di:
• condivisione delle risorse e delle informazioni; • valorizzazione delle Unità di Crisi e dei sistemi di protezione civile nazionali;• perfezionamento delle capacità decisionali attraverso meccanismi rapidi di consultazione (ad esempio le videoconferenze collettive);• coordinamento e non duplicazione di operazioni concernenti la stessa crisi.
La consultazione e lo scambio di informazioni diretto tra Capitali, in vista del coordinamento degli interventi operativi a livello europeo, vengono effettuate attraverso il collegamento in teleconferenza tra le Unità di Crisi dei Paesi interessati alla crisi e la Presidenza di turno, la quale di volta in volta provvede ad informare gli Stati che non partecipano alla teleconferenza.Questo metodo permette di conseguire due obiettivi fondamentali per garantire un’ordinata ed efficace gestione delle emergenze: l’indispensabile rapidità ed informalità nelle decisioni e l’univocità della catena decisionale.