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Il negoziato per il Trattato costituzionale



Il negoziato per il Trattato Costituzionale

A seguito di quanto deciso dal Consiglio europeo di Laeken, il 28 febbraio 2002 è stata convocata la Convenzione sul futuro dell'Europa – presieduta da Valéry Giscard d'Estaing, con Vicepresidenti Jean Luc Dehaene e Giuliano Amato, e composta da   rappresentanti dei Governi e dei Parlamenti nazionali e delle Istituzioni dell'Unione - con il mandato di avanzare una proposta di "Costituzione per i cittadini europei". 
Al termine di sedici mesi di lavori, la Convenzione ha prodotto la bozza di Trattato costituzionale che è stata ritenuta dal Consiglio Europeo una buona base su cui avviare la Conferenza intergovernativa ai sensi dell’art. 48 del Trattato UE.
La Conferenza Intergovernativa si è aperta il 4 ottobre 2003, sotto la Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, e si è chiusa il 18 giugno 2004 con l’accordo dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione sul progetto di Trattato presentato dalla Presidenza di turno irlandese.
A riconoscimento del ruolo svolto dalla Presidenza italiana - che ha consentito a quella successiva irlandese di affrontare le poche questioni ancora irrisolte senza riaprire il negoziato sulla quasi totalità delle altre  ed in ideale continuità con la nascita della Comunità Economica Europea (avvenuta a Roma il 25 marzo 1957), la cerimonia per la firma del Trattato costituzionale si è svolta a Roma il 29 ottobre 2004.


La fase di ratifica del Trattato Costituzionale e il periodo di riflessione

Si è quindi aperta la fase di ratifica del Trattato da parte dei Paesi membri. Per l’Italia ciò è avvenuto il 7 aprile 2005 con la firma della legge di autorizzazione alla ratifica da parte del Presidente della Repubblica, a seguito del voto a schiacciante maggioranza della Camera dei Deputati il 25 gennaio 2005 e del Senato il 6 aprile 2005. Pur arrivando a 18 ratifiche nazionali, questa fase non è stata però completata, a causa dell’esito negativo dei referendum tenuti in Francia (29 maggio 2005) e nei Paesi Bassi (1 giugno 2005). Di conseguenza, il Consiglio europeo del 16/17 giugno 2005 ha deciso l’avvio di un periodo di riflessione.
Il Consiglio Europeo del 15/16 giugno 2006 ha quindi stabilito che la Presidenza tedesca presentasse, nel primo semestre del 2007, una relazione al Consiglio Europeo basata su ampie consultazioni con gli Stati membri e contenente un’analisi sulle possibili modalità per proseguire il processo di riforma..
Nell’ambito della Dichiarazione solenne adottata a Berlino il 25 marzo 2007, in occasione del 50° anniversario dei Trattati di Roma, i leader europei si sono quindi impegnati a dare nuovo slancio al progetto d’integrazione e alla costruzione di un’Europa forte e capace di affrontare le sfide globali del futuro. Anche in seguito all’azione svolta dall’Italia, è stato incluso nella parte finale della Dichiarazione un riferimento, seppure implicito, al 2009 come data limite entro cui completare il processo di riforma.

Il rilancio del processo di riforma dei Trattati: il compromesso del Consiglio Europeo del 21-22 giugno 2007 e il Trattato di Lisbona

Conformemente al mandato ricevuto un anno prima, la Presidenza di turno tedesca ha poi presentato la propria relazione sul processo di riforma. Su tale base, il Consiglio Europeo del 21-22 giugno 2007 ha infine deciso la convocazione di una nuova Conferenza intergovernativa, conferendole un mandato dettagliato.
I lavori della CIG sono stati-  avviati a margine del Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne del 23 luglio 2007 e si sono conclusi in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo del 17/18 ottobre 2007con la definizione degli ultimi aspetti rimasti sospesi.
Quest’ultimo Vertice ha previsto l’inserimento nel nuovo Trattato delle innovazioni previste dal Trattato costituzionale – così come sono state in parte riviste dallo stesso Consiglio Europeo – attraverso emendamenti ai due Trattati in vigore, TUE e TCE (ridenominato Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), abbandonando l’idea di un trattato di codificazione.
Il compromesso raggiunto, pur prevedendo la decostituzionalizzazione, sul piano formale, del Trattato firmato a Roma nell’ottobre 2004, ha consentito il mantenimento sostanziale del pacchetto di riforme istituzionali da esso previsto. Sono state pertanto sostanzialmente rispettate le priorità indicate dal Governo italiano.

Il Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea è stato solennemente firmato il 13 dicembre 2007 nella capitale portoghese.
Sul piano della presentazione, il Trattato di Lisbona apporta numerosi emendamenti ai due Trattati vigenti, che in molti casi hanno comportato anche il trasferimento dall’uno all’altro di norme già esistenti, mutandone profondamente la natura. Il Trattato sull’Unione europea (TUE) contiene adesso i principi informatori e le norme comuni del sistema dell’Unione, nonché le disposizioni relative alla PESC /PSDC, mentre il Trattato che istituisce la Comunità europea (che è diventato il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea /TFUE) contiene unicamente le politiche (fatta eccezione per PESC/PSDC) e le disposizioni di dettaglio relative alle istituzioni e alle procedure. 
Il riposizionamento e la riformulazione di molte norme rispondono ad una logica di razionalizzazione e maggiore leggibilità, che risulta più evidente nella versione “consolidata”, pubblicata su GUCE n. C 115 del 9 maggio 2008, con un effetto finale non troppo dissimile da quello del “Trattato unico” che si realizzava con il Trattato costituzionale. Sempre sul piano della presentazione, sono stati soppressi i termini di Costituzione, Legge e Legge quadro nonché l’articolo sui simboli dell’Unione (fatta eccezione per l’Euro), i quali resteranno tuttavia applicati nella prassi (come riconosciuto da una dichiarazione sottoscritta da 16 Paesi membri) e quello sul primato del diritto comunitario (un’apposita dichiarazione riconosce comunque che tale primato è un principio fondamentale e saldamente consolidato nella giurisprudenza della Corte di giustizia). Il Ministro degli Affari Esteri è stato ridenominato Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
A differenza che nel Trattato costituzionale, la Carta dei diritti fondamentali non figura nel Trattato di Lisbona, ma ad essa viene comunque riconosciuto “lo stesso valore giuridico dei trattati“ attraverso un’apposita norma. La Carta, con gli adattamenti già convenuti nell’ambito del Trattato costituzionale, è stata nuovamente proclamata dai Presidenti delle tre istituzioni a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
I diritti dei cittadini europei sono precisati e rafforzati. Viene in particolare istituita l’iniziativa popolare che consente ad almeno un milione di cittadini di invitare la Commissione europea a presentare una proposta appropriata.
Le maggiori novità riguardano l’architettura generale dell’Unione, le Istituzioni e il loro funzionamento. Ponendo fine alla distinzione fra "Comunità" e "Unione", d’ora in poi vi sarà solo l’Unione europea (che “sostituisce e succede alla Comunità europea”), con personalità giuridica unica. Con il nuovo sistema viene inoltre superata la struttura a "pilastri" in cui si articolava l'Unione fin dal Trattato di Maastricht, pur mantenendosi alcune procedure distinte a seconda delle materie.
Vengono istituiti ex novo un Presidente “stabile” del Consiglio europeo, che ne presiede e anima i lavori  e un Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che si avvarrà di un Servizio europeo per l’azione esterna composto da funzionari della Commissione e del Consiglio e da diplomatici dei Paesi membri. Viene introdotto il sistema di voto a doppia maggioranza (55% degli Stati e 65% della popolazione) in Consiglio, sia pure a partire dal 1° novembre 2014 (il sistema attuale potrà essere ulteriormente applicato, su richiesta di un Paese membro, fino al 31 marzo 2017). E’ stato inoltre previsto il rafforzamento del c.d. meccanismo di Ioannina (possibilità che una minoranza di Paesi chieda di prolungare le discussioni in seno al Consiglio per un “tempo ragionevole”) per favorire il raggiungimento di un consenso più ampio.
E’ poi prevista la riduzione del numero dei Commissari a un numero pari ai 2/3 dei Paesi membri, in base a un meccanismo di rotazione egualitaria tra Stati, a partire dal 2014. Il Consiglio europeo ha tuttavia facoltà di modificare all’unanimità tanto la composizione della Commissione quanto il meccanismo di rotazione. Si segnala a questo proposito che il Consiglio europeo ha successivamente concordato di mantenere un Commissario per ciascuno Stato membro (vedi oltre).
Il Parlamento europeo è probabilmente l’Istituzione che viene più rafforzata: viene infatti generalizzata la procedura legislativa ordinaria (codecisione con voto a maggioranza qualificata in Consiglio) che assicura il pieno coinvolgimento dell’emiciclo di Strasburgo in materie in cui ha sinora svolto un ruolo marginale (ad esempio lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la politica agricola e la politica commerciale). Vengono introdotte nuove norme per definirne la composizione, che viene complessivamente ridotta a 751 membri. La discussione sulla nuova distribuzione dei seggi fra i vari Paesi, che si è svolta in parallelo con la discussione sul Trattato di Riforma, ha visto l’Italia impegnata nell’affermazione dell’esigenza di renderla conforme alle nuove previsioni che prevedono in particolare che essa sia rappresentativa – in maniera proporzionalmente decrescente - dei cittadini europei e non della popolazione residente negli Stati membri dell’Unione. Il Vertice informale del 17-18 ottobre 2007 ha raggiunto una soluzione di compromesso sulla composizione del Parlamento Europeo per la legislatura 2009-2014, che istituisce un seggio aggiuntivo da attribuire all’Italia, permettendoci così di raggiungere 73 seggi(numero identico a quello previsto per il Regno Unito). La posizione italiana è inoltre confermata in un’apposita  dichiarazione.
Rispetto a quanto già prevedeva il Trattato costituzionale, il ruolo dei parlamenti nazionali e le procedure previste in materia di controllo dell’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità risultano ulteriormente rafforzati. La ripartizione di competenze tra Unione e Stati membri viene inoltre chiarita e precisata.

Il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali prevede poi l’organizzazione di una regolare cooperazione interparlamentare definita congiuntamente da Parlamento europeo e Parlamenti nazionali e la possibilità per la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei (COSAC) di sottoporre all’attenzione delle Istituzioni europee i contributi che essa ritiene utili e di organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici che rientrano nella PESC / PSDC. Ai Parlamenti nazionali viene quindi riconosciuto un ruolo particolare anche in relazione alla procedura di revisione dei Trattati, sia essa ordinaria o semplificata.

Sul piano delle politiche vengono superate le eccezioni sinora previste per lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che viene integrato nel sistema di legiferazione ordinario, sia pure con alcune peculiarità. Vengono create o riformulate alcune basi giuridiche (rappresentanza esterna dell’Euro, energia, protezione civile, cooperazione amministrativa, sport, turismo, protezione degli animali). Per quanto riguarda gli aspetti finanziari e di bilancio viene istituzionalizzata la programmazione finanziaria pluriennale. Sul piano della governance economica vengono riprese le innovazioni del Trattato costituzionale. Viene parimenti istituzionalizzato l’Eurogruppo. Rispetto al Trattato costituzionale vengono inoltre introdotti elementi di arricchimento, in materia energetica e ambientale.
Vengono riprese tutte le innovazioni previste dal Trattato costituzionale in relazione alla Politica estera e di sicurezza comune e la Politica di sicurezza e difesa comune (nel cui ambito viene in particolare prevista la possibilità di una “cooperazione strutturata permanente”). Tali innovazioni - assieme alla sopra citata istituzione di una Presidenza stabile del Consiglio europeo e di un Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, come pure alla personalità giuridica unica dell’Unione e alla creazione del Servizio europeo per l’Azione esterna - permetteranno di rendere l’Unione più presente, coesa ed efficace sulla scena internazionale.

Il Trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1° dicembre 2009, a seguito della ratifica da parte di tutti i 27 Stati membri.  La ratifica ha avuto luogo per via parlamentare in  tutti i Paesi membri (in Italia con voto unanime sia in Senato il 23 luglio 2008 che alla Camera dei Deputati il 31 luglio 2008) tranne l'Irlanda, ove il passaggio referendario è imposto dalla giurisprudenza costituzionale. L’esito negativo del referendum svoltosi in tale Paese nel giugno 2008 ha comportato lo slittamento della data inizialmente prevista per l’entrata in vigore del Trattato (1° gennaio 2009). Un secondo referendum ha avuto luogo, con esito positivo, il 2 ottobre 2009 a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009 di apposite garanzie giuridiche in materia di diritto di famiglia, diritto alla vita, istruzione, tassazione diretta, politiche sociali, diritti dei lavoratori, servizi pubblici, neutralità e politica europea di sicurezza e di difesa. Lo stesso Consiglio europeo di giugno ha ricordato l’accordo assunto in occasione del Consiglio europeo del dicembre 2009 in base al quale,  in caso di entrata in vigore del Trattato di Lisbona,  sarà adottata una decisione affinché la Commissione possa continuare a comprendere un commissario per Paese membro anche dopo il 2014.
Ha contribuito allo slittamento dell’entrata in vigore del Trattato anche il complesso iter di ratifica in Repubblica ceca, ove la procedura è stata ultimata in data successiva al secondo referendum irlandese e a seguito dell’estensione a tale Paese dell’”opt-out” dalla Carta dei diritti fondamentali di cui godono il Regno Unito e la Polonia per limitarne la possibilità di invocazione nei giudizi di fronte ai rispettivi tribunali.

ultima modifica: 13/03/2012